Una tacita istigazione!

Interessandosi del caso di una donna che si era suicidata dopo aver subito maltrattamenti e violenze dal proprio compagno, la sesta sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza N° 44492 del 2009 ha escluso la sussistenza di aggravanti in relazione alla condanna per maltrattamenti. In detta sentenza i Magistrati della S.C. spiegano che “per garantire il principio di colpevolezza e di personalità della responsabilità penale nei casi di suicidio seguito alla condotta di maltrattamenti, è necessario che l’evento sia la conseguenza prevedibile in concreto della condotta di base posta in essere dall’autore del reato e non sia invece il frutto di una libera capacità di autodeterminarsi della vittima, imprevedibile e non conoscibile da parte del soggetto agente! Chi scrive non si sente di non condividere tale decisione, poichè, se è vero come è vero che la persona violenta deve essere sempre perseguita e condannata, è anche vero che non può essere previsto in nessun modo l’eventuale suicidio della vittima di maltrattamenti!

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