Napoli- “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla Legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”. Era il 01.01.48 quando entrava in vigore la Costituzione Italiana, che al primo comma dell’articolo tre, recitava così. Oggi, dopo quasi sessantuno anni, tale articolo è in crisi.
Siamo veramente sicuri che donne ed omosessuali godano a pieno dei propri diritti e, soprattutto i secondi, abbiano gli stessi diritti di tutti gli altri? Siamo veramente convinti che gli stranieri siano trattati come noi? Siamo tanto… ingenui da non capire che nella nostra Patria esprimere le proprie opinioni politiche al lavoro, per radio, per televisione, sui giornali, su internet ed addirittura in Parlamento è sempre più, se non ancora vietato per fortuna, quantomeno difficile? Ricchi e poveri, hanno gli stessi diritti?
L’Italia è sempre più spaccata in due, ma che oltre alla spiccata differenza tra nord e sud adesso si dovesse parlare ed ufficializzare con una norma dello Stato anche la differenza tra campani e gli altri italiani anche meridionali, è grottesco, ridicolo, incostituzionale: gravissimo!
In data 6 novembre 2008, infatti, veniva emanato il Decreto-Legge n° 172 recante misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonchè misure urgenti di tutela ambientale. Tale norma, costituita da 11 articoli, veniva pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n° 260 del 6-11-2008.
Quando una qualsiasi norma giuridica tende a fare chiarezza ed a migliorare il territorio e/o la forma mentis dei cittadini, è stupido condannare a priori senza, magari, proporre neanche un’alternativa; ma, in questa sede, non si vuole censurare il provvedimento in sè atteso che tutto può essere discutibile e tutto è perfettibile, ma la ratio del provvedimento stesso e la sua tipologia.
L’articolo 3 del decreto in esame recita, tra l’altro: “in caso di mancata osservanza degli obblighi posti a carico delle province inerenti alla programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale ed alla individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, ovvero in caso di inosservanza di specifici obblighi posti a carico dei comuni inerenti alla disciplina delle modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, della raccolta differenziata, della promozione del recupero delle diverse frazioni di rifiuti, della raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio ai sensi degli articoli 197 e 198 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche come precisati dalle ordinanze di protezione civile, anche su segnalazione del soggetto delegato alla gestione dell’emergenza, con decreto del Ministro dell’interno possono essere rimossi il sindaco, il presidente della provincia o i componenti dei consigli e delle giunte”.
Tali affermazioni, già pronunciate dal precedente Governo all’atto della nomina del dott. De Gennaro a commissario straordinario per lo smaltimento dei rifiuti, sembrano più una finta minaccia che una vera sanzione; infatti, l’emergenza vera dei mesi scorsi ad occhio sembra finita (questo è quanto afferma anche l’onorevole Berlusconi) anche se in assenza di personale, mezzi ed una seria organizzazione non si riesce a capire come si possa fare una reale raccolta differenziata, dove vengano smaltiti i rifiuti dal momento che veri e propri impianti di smaltimento non se ne vedono, come mai nessun ente locale campano è stato ancora sciolto per inadempienze!
Tutte queste riflessioni, però, il cittadino comune non le può fare, altrimenti è tacciato di disfattismo, scetticismo e, peggio, disinformazione! Il Consiglio dei Ministri, però, si è superato con l’articolo 6. Tale articolo esordisce affermando che: “nei territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti” (quindi solo in quelli) “dichiarato ai sensi della legge 24 febbraio 1992 n. 225, chiunque in modo incontrollato o presso siti non autorizzati abbandona, scarica, deposita sul suolo o nel sottosuolo o immette nelle acque superficiali o sotterranee rifiuti pericolosi, speciali ovvero rifiuti ingombranti domestici e non, di volume pari ad almeno 0.5 metri cubi e con almeno due delle dimensioni di altezza, lunghezza o larghezza superiori a cinquanta centimetri, è punito con la reclusione fino a tre anni e sei mesi; se l’abbandono, lo sversamento, il deposito o l’immissione nelle acque superficiali o sotterranee riguarda rifiuti diversi, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cento euro a seicento Euro”.
Inoltre, “i titolari di imprese ed i responsabili di enti che abbandonano, scaricano o depositano sul suolo o nel sottosuolo in modo incontrollato e presso siti non autorizzati i rifiuti, ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee, sono puniti con la reclusione da tre mesi a quattro anni se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la reclusione da sei mesi a cinque anni se si tratta di rifiuti pericolosi”; ma vi è di più: “se i fatti di cui alla lettera b) sono posti in essere con colpa, il responsabile è punito con l’arresto da un mese ad otto mesi se si tratta di rifiuti non pericolosi e con l’arresto da sei mesi a un anno se si tratta di rifiuti pericolosi”.
“Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza dell’autorizzazione, iscrizione o comunicazione prescritte dalla normativa vigente” inoltre, “è punito: con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni, nonchè con la multa da diecimila Euro a trentamila Euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; con la pena della reclusione da uno a sei anni e con la multa da quindicimila Euro a cinquantamila Euro se si tratta di rifiuti pericolosi; chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata”, invece, “è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e con la multa da ventimila Euro a sessantamila Euro. Si applica la pena della reclusione da due a sette anni e della multa da cinquantamila Euro a centomila Euro se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi; alla sentenza di condanna o alla sentenza” pronunciata a seguito di patteggiamento “consegue la confisca dell’area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell’autore del reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi”.
Il Governo, però, oltre al bastone ha previsto anche una piccola carota; infatti, continuando a scorrere l’articolo 6 del Decreto in esame, si legge: “le pene di cui alle lettere b), c), d) ed e) sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonche’ nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni”, per poi riprendere il bastone quando sancisce che: “chiunque effettua attività di miscelazione di categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all’allegato G della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, è punito con la pena di cui alla lettera d), numero 2), o, se il fatto è commesso per colpa, con l’arresto da sei mesi a un anno; chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da diecimila euro a quarantamila Euro, ovvero con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno se il fatto è commesso per colpa”.
Si ritorna immediatamente alla carota, quando la sanzione da penale diventa amministrativa e precisamente: “da duemilaseicento Euro a quindicimilacinquecento Euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantita’ equivalenti”.
Quanto illustrato relativamente all’articolo 6 del Decreto Legge 6-11-2008 N° 172, può essere accettato, soprattutto da una persona che ha la coscienza pulita e non ha niente da nascondere, nella speranza che i mass-media, al più presto, si ricordino anche delle mostre (non come è successo per le mostre di Salvator Rosa o per la mostra del S. Carlo a Napoli ad esempio), delle sagre (non come è capitato per la sagra delle castagne a Pimonte), dei musei (non come è avvenuto per l’apertura del museo delle cere di Caserta considerato il terzo al mondo); ma dal punto di vista strettamente giuridico, il provvedimento in questione non può essere accettato: in primis, perché presentato con la forma del Decreto Legge che, per sua natura, deve essere adottato solo in caso di urgenza (si ricordi che il Presidente del Consiglio già da tempo ha dichiarato la fine dell’emergenza rifiuti in Campania), poi perché tutto il testo della norma che si sta analizzando, è palesemente incostituzionale per evidente contrasto con l’articolo 3 della Carta Costituzionale, nella parte in cui afferma esplicitamente che vale esclusivamente per la regione Campania.
Questo ed altro ha previsto il Decreto-Legge N° 172/08, ma non ci si vuole dilungare per non tediare il lettore; tuttavia, non si può ignorare che per gli incivili (la minoranza) Campani debbano, in tutti i campi, essere sempre adottate misure estremamente repressive, ma, quando e se, le stesse sono adottate anche contro gli incivili di altre zone d’Italia, quelle riservate a Napoletani, Casertani, Salernitani, Beneventani ed Avellinesi, sono sempre più aspre, trasformando, sempre più ufficialmente, la Campania ed il suo capoluogo in uno Stato a sé ma anomalo, perché abbandonato al suo destino, ma obbligato a rispettare Leggi e provvedimenti in genere emanati da Roma, che, però, sempre più spesso, valgono solo per i suoi cittadini!!!