Animali, mica uomini

Vivi in un condominio?
Hai un animale?
Fai molta attenzione a farlo entrare in ascensore;

infatti, parafrasando quanto fa dire Anna Agata ad un cucciolo nella sua bellissima fiaba “Stellina e i suoi amici” edita da Dantebus, sono animali, mica uomini.
In effetti, La normativa dettata dalla Legge n° 220 del 2012 che ha riformato la materia condominiale, ha introdotto un nuovo comma 5 all’articolo 1138 del codice civile. Esso afferma espressamente che le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici. Con questa norma si è verificata la liberalizzazione degli animali nei condomini, tanto è vero che non si può vietare ai condomini di tenere un animale nel proprio appartamento.
Se questa è la regola, anche la presenza degli animali in ascensore deve ritenersi tollerata; ma, invece, parte della giurisprudenza afferma che l’articolo 1138 c.c. si riferisce all’impossibilità di vietare con regolamento la detenzione o il possesso di animali nelle proprietà esclusive, senza fare cenno alcuno alle parti comuni del condominio.
D’altra parte, bisogna anche sottolineare che la Cassazione, con l’Ordinanza n° 5336 del 2017 ha sancito che: “le pattuizioni, contenute nell’atto di acquisto di un’unita’ immobiliare compresa in un edificio condominiale, che comportino restrizioni delle facoltà inerenti alla proprietà esclusiva dei singoli condomini ovvero di quelle relative alle parti condominiali dell’edificio, devono essere espressamente e chiaramente enunziate, atteso che il diritto del condomino di usare, di godere e di disporre di tali beni può essere convenzionalmente limitato soltanto in virtù di negozi che pongano in essere servitù reciproche, oneri reali o, quanto meno, obbligazioni propter rem. Ne consegue, quindi, che devono ritenersi invalide quelle clausole che, con formulazione del tutto generica, limitino il diritto dei condomini di usare, godere o disporre dei beni condominiali ed attribuiscano all’originario proprietario il diritto non sindacabile di apportare modifiche alle parti comuni, ritenuto pure trasmissibile agli acquirenti dei singoli appartamenti”: i regolamenti contrattuali possono vietare l’utilizzo dell’ascensore da parte degli animali, in quanto il regolamento redatto dal costruttore e approvato all’unanimità, può vietare i diritti dei singoli sulle parti comuni, purché non deroghino le disposizioni di cui al comma 4 dell’articolo 1138 c.c. tra le quali non compare l’articolo 1102 c.c, che si occupa della disciplina delle cose comuni.

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