Tuo figlio va a scuola in scuolabus? In questo mezzo oltre all’autista non vi sono adulti? Così non va, se si fa male un bambino in “viaggio” ne risponde il Comune, che dovrà risarcire il danno! Questo è quanto ha stabilito la terza sezione civile della Corte di Cassazione con Sentenza n° 23464 del 2010, spiegando che anche in mancanza di un “obbligo normativo” del comune di disporre la “vigilanza” sul servizio di bus che accompagna gli alunni a scuola, l’ente è comunque tenuto a “garantire” la presenza di un accompagnatore, oltre all’autista, nella gestione del servizio di trasporto scolastico e ciò in considerazione dell’età dei trasportati! I comuni, quindi, devono adottare tutte le “cautele” occorrenti per tutelare la sicurezza dei minori!