Precari, o lavoratori a nero?

La Legge, in Italia, permette la difesa ed assistenza processuale ai cosiddetti non abbienti! Tale istituto, noto ai più come gratuito patrocinio, è un principio sancito costituzionalmente. Bello, democratico e giuridicamente giusto, vero? Sì, certamente, ma in parte; infatti, in teoria, tutti possono chiedere il patrocinio a spese dello Stato, basta un’istanza scritta avanzata all’Autorità giudiziaria! Atteso lo spazio già dato all’argomento in questione nell’articolo “il gratuito ladrocinio” nella sezione “la nostra opinione” di www.studiolegalefava.com, in questa sede ci si vuole solo soffermare su alcuni punti: l’assenza di anticipi di onorario per i difensori, discrezionalità incomprensibile dei Magistrati nel decidere il quantum da liquidare, eccessivo ritardo, totale assenza di interessi legali, esiguità e sproporzione dei compensi percepiti dagli avvocati rispetto all’attività svolta, obbligatorietà della notifica del Decreto di liquidazione sia all’assistito che al P.M., facoltà riconosciuta ad entrambi di impugnare addirittura detto provvedimento! Tutto ciò colloca il professionista che assiste il “nullatenente” tra un lavoratore a nero però ammesso dallo Stato ed un… Precario!!!

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