Potenziali sfruttatori o effettivi sfruttati?

Lavori?
Nel tuo lavoro si oopera con minorenni?
Attenzione! Ricordati che dal 6 aprile 2014 è entrato in vigore il certificato penale obbligatorio per i soggetti che operano con i minori.
Questo è quanto ha stabilito il decreto legislativo n° 39 del 04 marzo 2014, recante “Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI”, il cui articolo 2 ha introdotto nel d.P.R. n° 313 del 2002, ossia nel Testo unico in materia di casellario giudiziale, l’art. 25-bis, recante disposizioni per l’impiego al lavoro di persone che, in ragione delle mansioni attribuite, debbano avere contatti diretti e regolari con minori.
La succitata norma è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n° 68 del 22 marzo 2014.
Inoltre, la norma prevede che l’azienda, l’ente o l’associazione che intenda impegnare una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie che comportino contatti diretti e regolari con minori, deve, preventivamente, richiedere il certificato penale, al fine di verificare l’esistenza di condanne per taluno dei reati concernenti la tutela dei minori (reati di cui agli artt. 66-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 600-undecies del codice penale); ma vi è di più: il datore di lavoro che non adempie all’obbligo, è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da € 10000,00 a € 15000,00.
Tale disposizione si applica, però, soltanto ove il soggetto che si avvalga dell’opera di terzi intenda stipulare un vero e proprio contratto di lavoro.
Fin qui tutto condivisibile e giusto; ma non si rischia di incentivare il lavoro nero, trasformando i potenziali sfruttatori in effettivi sfruttati, sia pure per altre ragioni?

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