Diritto al voto assistito

Con l’approssimarsi delle elezioni politiche del prossimo 4 marzo, si riporta quanto segue: la Legge n° 17 del 5 febbraio 2003 stabilisce che, gli elettori fisicamente impediti, possono esercitare il proprio diritto di voto con l’assistenza di un altro elettore della propria famiglia, o in mancanza, di un altro elettore scelto come accompagnatore, che può essere iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune italiano.

Possono usufruire del voto assistito con accompagnatore in cabina:
1. ciechi
2. amputati delle mani
3. affetti da paralisi
4. con gravi impedimenti

L’impedimento deve essere dimostrato con la documentazione sanitaria rilasciata gratuitamente dalla ASL, che certifica l’impossibilità di esercitare autonomamente il diritto di voto.

Per evitare di doversi munire ad ogni consultazione elettorale dell’apposito certificato medico, gli elettori fisicamente impediti possono preventivamente chiedere all’ufficio elettorale del proprio Comune di residenza,

l’annotazione permanente del diritto di voto assistito, sulla propria tessera elettorale (timbro AVD).

Gli interessati potranno richiedere l’apposizione di detto timbro, presentando all’ufficio elettorale del comune di residenza la seguente documentazione:
1. Richiesta debitamente compilata e firmata
2. Documento d’identità
3. Tessera elettorale rilasciata dal Comune
4. Certificato medico attestante l’impossibilità ad esprimere il diritto di voto.

Inoltre, si precisa che: nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido; sulla tessera elettorale dell’accompagnatore, all’interno di uno degli spazi per la certificazione del voto, è fatta apposita annotazione del Presidente del Seggio nel quale l’elettore di fiducia ha assolto a tale compito scrivendo testualmente: “Accompagnatore” (data, sigla del Presidente), senza apporre il bollo della sezione. Il Presidente, prima di consegnare la scheda, deve richiedere la tessera elettorale anche all’accompagnatore dell’elettore impedito, per assicurarsi che egli sia elettore e che non abbia già svolto la funzione di accompagnatore; deve, inoltre, accertarsi che l’elettore accompagnato abbia liberamente scelto il suo accompagnatore e ne conosca nome e cognome.

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